Formazione

La formazione continua professionale degli iscritti all’Albo costituisce un obbligo a garanzia, per i Clienti e per la collettività, del mantenimento di determinati standard di qualità minimi nell’esercizio della professione e, quindi, dell’affidabilità della nostra categoria professionale.

Quello di formarsi costituisce un preciso dovere di condotta gravante su ciascun professionista che opera nel mercato per assicurare al Cliente la diligenza richiesta nell’espletamento dell’incarico affidatogli.

La formazione è infatti, un obbligo giuridico strumentale a garantire il possesso della perizia necessaria all’adempimento del compito affidato.

Così come previsto dall’articolo 17 del nostro Codice Deontologico, l’iscritto all’Albo ha il dovere di aggiornarsi costantemente, di garantire un adeguato livello di competenza al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività.

Il Tecnologo alimentare ha quindi l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione costituisce illecito disciplinare.

Il Regolamento in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 che ha introdotto a tutti i professionisti l’obbligo di aggiornamento è stato approvato dal Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari il 21 Novembre 2013. 

Questo Regolamento pone tra gli obiettivi formativi le seguenti aree tematiche generali:

  • Rafforzare le abilità tecnico-professionali stabilite dalla Legge istitutiva dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari;
  • Favorire l’acquisizione ed il mantenimento di abilità tecnico–professionali in ordine a ruoli manageriali e gestionali;
  • Acquisire conoscenze aggiornate in ordine ai mutamenti normativi, legislativi, giuridici, scientifici, tecnologici e produttivi in atto nel settore di competenza;
  • Promuovere conoscenze multidisciplinari in ordine ai settori agro-alimentare, ambientale, analitico, della nutrizione umana e dietetica, della qualità e sicurezza di prodotto e di processo;
  • Favorire processi di interscambio delle conoscenze e competenze tra i singoli professionisti iscritti all’Ordine dei Tecnologi Alimentari, individuandone le modalità e le tecniche più efficaci.

Crediti formativi obbligatori per gli iscritti all’Ordine

Per gli iscritti all’albo l’obbligo della formazione professionale continua inizia il 1° gennaio dell’anno successivo all’anno della prima iscrizione.

Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 35 crediti formativi e non meno di 10 crediti all’anno.  Un credito formativo corrisponde di norma a 1 ora di attività documentata.

Un singolo percorso formativo anche di lunga durata (es: corso di specializzazione, corso di qualifica auditor 1°/2° o 3° parte) ha diritto al rilascio massimo di 15 crediti.

Il riconoscimento dei crediti formativi da parte dell’Ordine di appartenenza è legato all’autorizzazione preventiva del corso rilasciata dal Consiglio dell’ordine Nazionale o dal Consiglio dell’ordine Regionale. Il professionista quindi, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi (CF), deve verificare prima dell’iscrizione al corso la sua preventiva autorizzazione da parte di uno dei due soggetti autorizzati.  Nessun rilascio di CF è possibile successivamente alla partecipazione di un corso non preventivamente autorizzato.

L’attività formativa a distanza (FAD) non può superare il 50 % dei corsi annui o il 50% del numero di crediti formativi da conseguire;

L’attività di docenza in corsi professionali tenuti da Istituzioni Pubbliche o Private accreditate non può superare il 50% del numero di crediti formativi da conseguire;

Esonero dei crediti formativi obbligatori per gli iscritti all’Ordine

Il Consiglio dell’Ordine Regionale, su domanda dell’interessato da inviare via PEC o raccomandata A/R, può esonerare l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa per i seguenti motivi (Articolo 7 del Regolamento): 

1) gravidanza ed adempimento da parte dell’uomo e della donna di doveri legati alla gravidanza;

2) grave malattia o infortunio;

3) interruzione non inferiore a 6 mesi dell’attività professionale o trasferimento all’estero;

4) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.

Possono altresì, su richiesta dell’interessato, chiedere l’esonero coloro che non esercitano la professione. In questo caso l’iscritto dovrà produrre una dichiarazione nella quale, sotto la sua responsabilità, attesta di:

  • non essere in possesso di Partita IVA;
  • non esercitare alcuna attività professionale.

Ogni iscritto invia al Consiglio dell’Ordine Regionale, entro il mese di Marzo di ogni anno, la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al percorso formativo effettuato.

MODULO RICHIESTA ESONERO

Ultimo aggiornamento

19 Luglio 2023, 13:42