Consiglio di Disciplina

I componenti dei Consigli di Disciplina regionali sono nominati dal Presidente del Tribunale tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del Consiglio regionale (art.4, comma 1).
Gli iscritti che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di Disciplina regionale devono presentare la loro candidatura, via PEC o raccomandata A/R allegando proprio CV, entro e non oltre 30 giorni successivi all’insediamento del nuovo Consiglio regionale (art. 4, comma 2) La candidatura è possibile anche in regioni diverse da quelle di appartenenza.

Premesso che l’articolo 4, comma 15, del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina regionali dell’Ordine dei Tecnologi alimentari prevede la possibilità che un Consiglio di disciplina regionale estenda la sua competenza agli iscritti negli albi di due o più regioni vicine e considerato che l’ordine dei Tecnologi Alimentari della Lombardia e Liguria risulta territorialmente confinate con il nostro Ordine territoriale il Consiglio dell’Ordine del Veneto e Trentino Alto Adige ha richiesto al Ministero della Giustizia e al Consiglio dell’Ordine Nazionale l’estensione della competenza del Consiglio di disciplina dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari della Lombardia e Liguria agli iscritti al proprio Ordine territoriale.

La Riforma degli Ordinamenti professionali introdotta dal DPR 7.08.2012 n° 137 ha stabilito la distinzione del ruolo amministrativo degli ordini da quello deontologico, con l’istituzione di appositi organi a livello territoriale di disciplina composti da iscritti all’albo diversi dai Consiglieri dell’Ordine territoriale.

Le modalità di designazione dei componenti i Consigli di Disciplina regionali dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari, a norma dell’art. 8 comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n° 137, è definito nel Regolamento del Consiglio Nazionale dei Tecnologi alimentari pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia numero 2 del 31 gennaio 2013.

Pertanto, il Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari è formato da consiglieri nominati dal presidente del Tribunale di Milano, tra una lista di persone proposta dal corrispondente consiglio dell’ordine o collegio. Il Presidente del Consiglio di Disciplina è il consigliere con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo. Il segretario è invece il consigliere con minore anzianità d’iscrizione all’albo. Conta invece l’anzianità anagrafica, se nel Consiglio di Disciplina vi sono componenti non iscritti all’albo.
Riguardo allo svolgimento delle funzioni disciplinari, la Corte Costituzionale (sent. n. 284/1986) ha stabilito che la materia relativa a queste giurisdizioni speciali è coperta da riserva assoluta di legge (Cost. art. 102, comma 2, ed art. 108, comma 1). Per tale ragione la Suprema Corte di Cassazione (S.U. 12064/2014) ha affermato che la materia non può essere affidata alla regolamentazione governativa e pertanto ha stabilito che l’art. 3, comma 5, lett. f), del D.L. 138/2011 non si applica ai consigli o collegi di disciplina degli Ordini professionali, di cui all’art. 1, del d.lgs. del 23 novembre 1944, n. 382, testo tuttora legittimamente operante giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione.

Il Tribunale Ordinario di Milano ha nominato quali componenti effettivi del Consiglio di Disciplina i seguenti professionisti:

• Lorenzo Aspesi;
• Giovanna Del Viscio;
• Gabriella Iacono;
• Chiara Paolino;
• Andrea Ravasio;
• Pierluigi Vecchia;
• Mario Salmona;

e quali componenti supplenti:

• Alice Colombo;
• Giuseppe Luigi Pastori.

Ultimo aggiornamento

27 Febbraio 2023, 08:54